Superbonus 110%: come funziona e scadenze attuali

Introdotto dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, è ormai noto che il Superbonus sia una misura d’incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni, con il duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile. L’agevolazione, infatti, eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi che si distinguono in “trainanti” e “trainati”. Questi ultimi ottengono il Superbonus solo se realizzati congiuntamente ai primi.

Gli interventi trainanti consistono nella realizzazione dell’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, che sia plurifamiliare o unifamiliare, della coibentazione del tetto e nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nei condomini, nelle singole unità immobiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo situate in edifici plurifamiliari.

Ottengono una detrazione fiscale del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza antisismica, rientranti nella disciplina del Sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Tra i possibili interventi cosiddetti trainati, troviamo invece: la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei relativi sistemi di accumulo e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, l’eliminazione delle barriere architettoniche per portatori di handicap e persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L’insieme di questi interventi deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da persone fisiche, da condomini, dalle comunità energetiche rinnovabili, dagli Istituti autunomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e dalle organizzazioni senza scopo di lucro.

La detrazione è fruibile dal contribuente in forma diretta, riconosciuta in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo. In alternativa, è possibile scegliere lo sconto in fattura, praticato dai fornitori dei beni o servizi o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La prestazione, inizialmente prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è stata prorogata si applicherà alle spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022, per gli edifici o unità immobiliari unifamiliari;
  • 30 giugno 2022, per gli edifici, composti da 2 a 4 unità immobiliari (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) accatastate separatamente, posseduti da persone fisiche: ma, se a questa data sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento previsto, la data di scadenza delle successive spese sostenute è al 31 dicembre 2022;
  • 31 dicembre 2022, per i condomini;
  • 30 giugno 2023, per gli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e istituti analoghi: ma, se a questa data sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento previsto, la data di scadenza delle successive spese sostenute è al 31 dicembre 2023.

Il Superbonus ha così messo in moto un meccanismo virtuoso, di cui possano beneficiare i cittadini, le imprese e la collettività in generale.

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